Art. 6
In vigore dal 20 feb 1986
1. Quando merci introdotte in Spagna o in Portogallo scortate da un documento T2 o da un documento avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all', paragrafo 1, sono rispedite tal quali in un altro stato membro dopo essere state poste, in Spagna od in Portogallo, sotto custodia temporanea, o in una zona franca, o in deposito doganale, o sotto il regime di perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale, le competenti autorità doganali rilasciano un nuovo documento T2 o un nuovo documento avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all', paragrafo 1.
2. Quando merci introdotte in uno stato membro diverso dalla Spagna scortate da un documento T2 ES o da un documento avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all', paragrafo 1, sono rispedite tal quali in un altro stato membro dopo essere state poste nello stato membro di rispedizione in una zona franca sotto custodia temporanea, o in un deposito doganale, o sotto il regime di perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale, le competenti autorità doganali rilasciano un nuovo documento T2 ES o un nuovo documento avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all', paragrafo 1.
3. Quando merci introdotte in uno stato membro diverso dal Portogallo scortate da un documento T2 PT o da un documento avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all', paragrafo 1, sono rispedite tal quali in un altro stato membro dopo essere state poste nello stato membro di rispedizione in una zona franca sotto custodia temporanea, o in un deposito doganale, o sotto il regime di perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale, le competenti autorità doganali rilasciano un nuovo documento T2 PT o un nuovo documento avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all', paragrafo 1.
4. I nuovi documenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono fare riferimento ai documenti esibiti al momento dell'introduzione delle merci nello stato membro di rispedizione e riportare tutte le indicazioni particolari che vi figurano.
Storico versioni
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