Art. 20

In vigore dal 20 feb 1986
Quando talune merci circolano scortate da un documento T2 GR o da un documento avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 49/81, tali merci sono equiparate a quelle circolanti sotto scorta di un documento T2 o di un documento avente gli stessi effetti ai fini dell'applicazione del regime previsto all', paragrafo 1.
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