Art. 21

In vigore dal 20 feb 1986
Con effetto al 1o gennaio 1988 le disposizioni del presente regolamento, relative ai formulari, sono adeguate, se del caso, in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 678/85, (CEE) n. 679/85 e (CEE) n. 2855/85.
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