Art. 12

In vigore dal 11 feb 1986
La domanda di premio di magazzinaggio è presentata dall'organizzazione di produttori presso le autorità competenti dello stato membro interessato entro sei mesi a decorrere dalla fine della campagna. La domanda contiene per ogni prodotto gli elementi seguenti: - il nome e l'indirizzo del richiedente e, se del caso, dell'impresa che ha congelato o immagazzinato i prodotti, - i quantitativi totali messi in vendita durante la campagna di pesca, - i quantitativi dichiarati « non venduti » e la data della loro prima messa in vendita, - i quantitativi di prodotti freschi, immagazzinati previo congelamento o conservati in vivaio o in gabbia fissa, - la data del congelamento, - i quantitativi di prodotti congelati, - la durata di magazzinaggio o di conservazione, - i quantitativi di ciascuna partita venduta, il numero e la data della fattura, nonché la data di vendita. Articolo 13 A richiesta dell'organizzazione di produttori interessata, lo stato membro concede ogni mese un anticipo sul premio di magazzinaggio per tutti i quantitativi destinati al premio durante il mese in causa, a condizione che il richiedente abbia costituito una cauzione pari al 105 % dell'importo dell'anticipo. Gli anticipi sono calcolati secondo il metodo definito nell'allegato II, parte B.
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