Art. 11

In vigore dal 11 feb 1986
1. Le organizzazioni di produttori beneficiarie del premio di magazzinaggio tengono una contabilità di magazzino in cui sono indicati giornalmente almeno gli elementi seguenti: a) per quanto riguarda la prima messa in vendita dei prodotti: - i quantitativi posti in vendita giornalmente durante la campagna di pesca, suddivisi per categoria di prodotti; - i quantitativi dichiarati giornalmente « non venduti », suddivisi per categoria di prodotti; - i quantitativi destinati al premio di magazzinaggio, suddivisi per tipo di magazzinaggio e per categoria di prodotti; - se del caso, la bolletta di consegna dei prodotti destinati al magazzinaggio ad un operatore indipendente incaricato delle operazioni di congelamento e di magazzinaggio o di conservazione di cui all'articolo 14 bis del regolamento di base; b) per quanto riguarda il congelamento ed il magazzinaggio: - i tipi di prodotti ottenuti con il congelamento nonché il peso netto - la data, il luogo del congelemento ed il luogo di magazzinaggio, - il numero di imballaggo e la relativa identificazione, - se del caso, il nome e l'indirizzo delle imprese incaricate del congelamento, - l'inizio e la fine delle operazioni di magazzinaggio; c) per quanto riguarda il magazzinaggio in vivaio o in gabbia fissa: - il luogo di magazzinaggio, - se del caso, il nome e l'indirizzo delle imprese incaricate del magazzinaggio, - l'inizio e la fine delle operazioni di magazzinaggio, - il peso netto, il numero di casse, le identificazioni delle casse. d) per quanto riguarda la reimmissione sul mercato dei prodotti immagazzinati: - per ogni partita venduta, la quantità del prodotto, il numero e la data della fattura, nonché la data e il luogo di vendita. 2. Se un'organizzazione di produttori affida a un operatore indipendente il compito di congelare e di immagazzinare o di conservare i prodotti in causa, questo operatore è obbligato a tenere una contabilità di magazzino conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
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