Art. 11
In vigore dal 11 feb 1986
1. Le organizzazioni di produttori beneficiarie del premio di magazzinaggio tengono una contabilità di magazzino in cui sono indicati giornalmente almeno gli elementi seguenti:
a) per quanto riguarda la prima messa in vendita dei prodotti:
- i quantitativi posti in vendita giornalmente durante la campagna di pesca, suddivisi per categoria di prodotti;
- i quantitativi dichiarati giornalmente « non venduti », suddivisi per categoria di prodotti;
- i quantitativi destinati al premio di magazzinaggio, suddivisi per tipo di magazzinaggio e per categoria di prodotti;
- se del caso, la bolletta di consegna dei prodotti destinati al magazzinaggio ad un operatore indipendente incaricato delle operazioni di congelamento e di magazzinaggio o di conservazione di cui all'articolo 14 bis del regolamento di base;
b) per quanto riguarda il congelamento ed il magazzinaggio:
- i tipi di prodotti ottenuti con il congelamento nonché il peso netto
- la data, il luogo del congelemento ed il luogo di magazzinaggio,
- il numero di imballaggo e la relativa identificazione,
- se del caso, il nome e l'indirizzo delle imprese incaricate del congelamento,
- l'inizio e la fine delle operazioni di magazzinaggio;
c) per quanto riguarda il magazzinaggio in vivaio o in gabbia fissa:
- il luogo di magazzinaggio,
- se del caso, il nome e l'indirizzo delle imprese incaricate del magazzinaggio,
- l'inizio e la fine delle operazioni di magazzinaggio,
- il peso netto, il numero di casse, le identificazioni delle casse.
d) per quanto riguarda la reimmissione sul mercato dei prodotti immagazzinati:
- per ogni partita venduta, la quantità del prodotto, il numero e la data della fattura, nonché la data e il luogo di vendita.
2. Se un'organizzazione di produttori affida a un operatore indipendente il compito di congelare e di immagazzinare o di conservare i prodotti in causa, questo operatore è obbligato a tenere una contabilità di magazzino conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:314:oj#art-11