Art. 7

In vigore dal 11 feb 1986
Le operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio, quali previste all'articolo 14 bis, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, sono le seguenti: a) per la trasformazione ai fini del congelamento: - pulitura, - cernita, - imballaggio, - se del caso, capitozzati, - se del caso, cottura; b) per il congelamento : l'operazione effettuata in impianti che consentano, tra l'altro, di raggiungere la temperatura di - 18° nella parte centrale del prodotto entro un termine massimo di cinque ore fatte salve eventuali disposizioni nazionali o regole commerciali più restrittive applicate negli stati membri; c) per la conservazione dei granchi: il collocamento dei prodotti vivi in vivai o in gabbie fisse adeguati, alimentati con acqua marina o acqua salata e riconosciuti dagli stati membri.
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