Art. 7
In vigore dal 11 feb 1986
Le operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio, quali previste all'articolo 14 bis, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, sono le seguenti:
a) per la trasformazione ai fini del congelamento:
- pulitura,
- cernita,
- imballaggio,
- se del caso, capitozzati,
- se del caso, cottura;
b) per il congelamento :
l'operazione effettuata in impianti che consentano, tra l'altro, di raggiungere la temperatura di - 18° nella parte centrale del prodotto entro un termine massimo di cinque ore fatte salve eventuali disposizioni nazionali o regole commerciali più restrittive applicate negli stati membri;
c) per la conservazione dei granchi:
il collocamento dei prodotti vivi in vivai o in gabbie fisse adeguati, alimentati con acqua marina o acqua salata e riconosciuti dagli stati membri.
Storico versioni
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