Art. 6
In vigore dal 11 feb 1986
1. Per determinare il limite quantitativo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, del regolamento di base, si prendono in considerazione, per ciascun prodotto, i quantitativi:
a) classificati preventivamente in conformità delle norme di commercializzazione di cui all' del regolamento di base, e posti in vendita nel corso della campagna di pesca per il tramite dell'organizzazione di produttori o da uno dei suoi membri, secondo le norme comuni di cui all', paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, del regolamento di base e stabilite da detta organizzazione;
b) dichiarati « non venduti » conformemente all' e destinati al premio di magazzinaggio nel corso di tale campagna.
I quantitativi definitivamente ammissibili al premio sono calcolati conformemente alla parte A dell'allegato II.
2. Tuttavia il premio non è concesso se i prodotti dichiarati non venduti non raggiungono un quantitativo minimo di 15 kg per prodotto, per giorno di mercato e per organizzazione di produttori.
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