Art. 10
In vigore dal 11 feb 1986
Gli stati membri istituiscono un regime di controllo che consenta di accertare che i prodotti per i quali è chiesto il premio di magazzinaggio siano ammissibili al premio e che comporti tra l'altro:
a) una comunicazione settimanale da parte delle organizzazioni di produttori dei quantitativi dei prodotti dichiarati « non venduti », delle operazioni di trasformazione o di conservazione previste, nonché del luogo di magazzinaggio;
b) ispezioni frequenti e inopinate durante le fasi della vendita, della trasformazione e del magazzinaggio. La concordanza delle operazioni con la contabilità di magazzino deve poter essere stabilita per ciascuna di queste fasi.
Storico versioni
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