Art. 15

In vigore dal 11 feb 1986
1. Nel caso in cui un'infrazione al regime del premio di magazzinaggio, di portata limitata, è stata commessa da un'organizzazione di produttori o da uno dei suoi membri, e se detta organizzazione dimostri, con soddisfazione dello stato membro interessato, che l'infrazione è stata commessa senza intenzione di frode o negligenza grave, lo stato membro trattiene un importo pari al 10 % del prezzo di vendita comunitario applicabile ai quantitativi in questione che sono stati destinati al premio di magazzinaggio. 2. Gli stati membri comunicano ogni mese alla Commissione i casi in cui hanno applicato il paragrafo 1.
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