Art. 18
In vigore dal 11 feb 1986
1. Anteriormente all'1o marzo 1986, gli stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'organismo o degli organismi designati ai fini del controllo, nonché le misure prese per l'applicazione ed il controllo del regime del premio di magazzinaggio.
2. Gli stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione i quantitativi di prodotti distinti per categoria, sottoposti al magazzinaggio, le operazioni di magazzinaggio effettuate e i prezzi medi di vendita all'ingrosso dei prodotti che sono stati immagazzinati per le specie interessate nel corso del trimestre precedente.
Storico versioni
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