Art. 17

In vigore dal 11 feb 1986
Il tasso di conversione da applicare per il calcolo dell'anticipo è il tasso rappresentativo in vigore l'ultimo giorno del mese per il quale è chiesto l'anticipo. Qualora la campagna di pesca venga prorogata oltre il 31 dicembre dell'anno interessato, il tasso rappresentativo da applicare all'anticipo per la durata di tale proroga è quello in vigore il 31 dicembre. Il tasso di conversione da applicare per il calcolo del premio è il tasso rappresentativo in vigore il 31 dicembre dell'anno in corso, anche se la campagna di pesca è prorogata oltre tale data.
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