Art. 9
In vigore dal 11 feb 1986
1. L'importo del premio di magazzinaggio è fissato prima dell'inizio di ogni campagna di pesca sulla base delle spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in causa, constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente, non tenendo conto delle spese più elevate in conformità della procedura di cui all'articolo 33 del regolamento di base. Tale importo, fissato per unità di peso, si riferisce al peso netto di ogni prodotto indicato nell'allegato I.
2. Per i prodotti congelati il premio è concesso soltanto per un periodo massimo di 6 mesi. L'importo del premio per il primo mese è calcolato sulla base delle spese di stabilizzazione e di magazzinaggio. Per i mesi successivi, l'importo è calcolato sulla base delle spese di magazzinaggio mensili.
Il diritto al premio di magazzinaggio per il primo mese è considerato acquisito per i quantitativi per i quali il magazzinaggio ha avuto inizio ai sensi dell', punto 1:
a) il quindicesimo giorno del mese civile in corso, se tali quantitativi si trovano in magazzino l'ultimo giorno del mese considerato;
b) l'ultimo giorno del mese civile in corso, se tali quantitativi si trovano in magazzino il quindicesimo giorno del mese successivo.
Per i mesi successivi il diritto al premio di magazzinaggio è considerato acquisito nel caso previsto alla lettera a) se tali quantitativi si trovano in magazzino l'ultimo giorno del mese civile considerato e nel caso previsto alla lettera b) se tali quantitativi si trovano in magazzino il quindicesimo giorno del mese civile successivo.
3. Per il calcolo dell'importo del premio per i prodotti conservati in vivai o in gabbie fisse, è ammessa una perdita di peso netto dell'8 % tra le quantità iniziali e quelle vendute. Qualora detta percentuale sia superata, l'importo del premio è calcolato sulla base del peso netto dei prodotti venduti.
4. Le spese tecniche inerenti:
a) alla trasformazione e al congelamento di cui all', lettere a) e b), sono le spese:
- di manodopera,
- di energia,
- di imballaggio diretto; b) alla conservazione di cui all', lettera c), sono le spese:
- di manodopera per il collocamento in vivaio o in gabbia fissa, e l'uscita dal vivaio o dalla gabbia fissa,
- di pulitura,
- di cernita nell'ambito del controllo di qualità,
- di energia;
c) al magazzinaggio di cui all', punto 1, lettera a), le spese:
- di energia,
- di manodopera per il magazzinaggio e l'uscita dal magazzino,
- di imballaggio diretto.
5. Le spese finanziarie inerenti alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio sono costituite dal costo finanziario del capitale immobilizzato corrispondente al valore dei quantitativi di prodotti freschi destinati al magazzinaggio, calcolato in base al prezzo di vendita comunitario di cui all' del regolamento di base.
Storico versioni
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