Art. 8
In vigore dal 11 feb 1986
Possono beneficiare del premio di magazzinaggio soltanto i prodotti che soddisfano alle seguenti condizioni minime di magazzinaggio e di reimmissione sul mercato:
1. Magazzinaggio
a) per i prodotti congelati:
- la durata del magazzinaggio non può essere inferiore a quindici giorni a decorrere dall'inizio del magazzinaggio. È considerata come data di inizio di magazzinaggio, il quindicesimo giorno del mese civile in corso per i quantitativi per i quali il congelamento è stato realizzato tra il primo e il quindicesimo giorno del mese considerato e l'ultimo giorno del mese civile in corso per i quantitativi per i quali il congelamento è stato realizzato tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese considerato.
- la temperatura di magazzinaggio non può essere superiore a - 21° fatte salve eventuali disposizioni nazionali o regole commerciali più restrittive applicate nello stato membro.
b) per i granchi conservati in vivaio o in gabbia fissa:
- la durata del magazzinaggio non può superare venticinque giorni a decorrere dal momento in cui sono dichiarati « non venduti »;
- i prodotti devono essere conservati in vivai o in gabbie fisse che garantiscano, con soddisfazione degli stati membri interessati, la freschezza dei prodotti, in particolare mediante il rinnovo dell'acqua marina o dell'acqua salata.
c) Ai fini del controllo tutti i prodotti sono immagazzinati in stock omogenei e separati dagli altri prodotti. L'identificazione dei quantitativi immagazzinati previo congelamento o conservati in vivai o in gabbia fissa, in provenienza dai quantitativi iniziali corrispondenti, si effettua mediante apposizione sugli imballaggi o sulle casse di una etichetta che indica in particolare il peso netto e la data di inizio di magazzinaggio.
2. Reimmissione sul mercato
a) I prodotti conservati in vivaio o in gabbia fissa sono reimmessi sul mercato in condizioni tali da non costituire un ostacolo al normale smercio della produzione in causa. I prodotti reimmessi sul mercato non possono più essere oggetto di una nuova operazione di magazzinaggio per beneficiare del premio.
Le organizzazioni di produttori interessate prendono le misure necessarie a tal fine, che possono prevedere un periodo minimo di magazzinaggio, fatte salve le condizioni di cui al punto 1, lettera b);
b) per tutti i prodotti la reimmissione sul mercato è effettuata in partite omogenee per quanto riguarda la specie, la presentazione, l'imballaggio e, se del caso, il congelamento.
c) La reimmissione sul mercato è effettuata inoltre conformemente alle disposizioni vigenti in ciascuno stato membro in materia di commercializzazione dei prodotti destinati al consumo umano.
Storico versioni
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