Art. 1

In vigore dal 11 feb 1986
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione alle organizzazioni di produttori del premio di magazzinaggio per gli scampi e i granchi, di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81, in appresso denominato regolamento di base.
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