Art. 8

In vigore dal 20 dic 1985
Negli scambi fra la Spagna e il Portogallo dei prodotti di prima trasformazione nei settori dei cereali e del riso, di cui, rispettivamente, ai regolamenti (CEE) n. 2727/75(2) e n. 1418/75 (1), lo stato membro importatore riscuote, nella prima tappa, un prelievo costituito da due elementi: a) un elemento mobile, corrispondente all'incidenza sul loro costo della differenza di prezzo dei prodotti di base in Spagna e in Portogallo; b) un elemento fisso, pari a quello applicato il 1o marzo 1986 dallo stato importatore alle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. A decorrere dalla seconda tappa, il suddetto elemento fisso è gradualmente ridotto secondo il ritmo seguente: - il 1o gennaio 1991, questo elemento è ridotto all'83,3 % dell'importo iniziale; - il 1o gennaio 1992, questo elemento è ridotto al 66,6 % dell'importo iniziale; - il 1o gennaio 1993, questo elemento è ridotto al 49,9 % dell'importo iniziale; - il 1o gennaio 1994, questo elemento è ridotto al 33,2 % dell'importo iniziale; - il 1o gennaio 1995, questo elemento è ridotto al 16,5 % dell'importo iniziale; - il 1o gennaio 1996, l'elemento fisso è soppresso.
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