Art. 3

In vigore dal 20 dic 1985
Gli importi compensativi applicabili nei scambi fra i nuovi stati membri sono stabiliti in funzione degli importi compensatisi fissati per ciascuno di esse negli scambi con la Comunità quale si compone al 31 dicembre 1985: - il 1o marzo 1986 per i prodotti soggetti alla transizione classica in Spagna e in Portogallo; - all'inizio della seconda tappa per i prodotti soggetti alla transizione a tappe in Portogallo. Si applicano: - l'articolo 72, punti, 2, 4, 5 e 6, nonché l'articolo 74, paragrafo 1, dell'atto; - l'articolo 240, punti 2, 4, 5 e 6, nonché l'articolo 242, paragrafo 1, dell'atto. Gli importi compensativi sono riscossi dallo stato importatore o concessi dallo stato esportatore.
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