Art. 2
In vigore dal 20 dic 1985
Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi, nella Comunità quale si compone al 31 dicembre 1985 è soggetta all'applicazione di dazi doganali:
1) I dazi all'importazione in Spagna per i prodotti provenienti dal Portogallo sono gradualmente soppressi alle condizioni definite all'articolo 75, punto 1, dell'atto, salva restando l'applicazione dei punti 4 e 5 di tale articolo.
2) I dazi all'importazione in Portogallo.
- per i prodotti soggetti a una transizione classica ai sensi dell'articolo 235 dell'atto d'adesione, in provenienza dalla Spagna, sono gradualmente soppressi alle condizioni definite all'articolo 243, punto 1, lettere b), c) e d), dell'atto, salva restando l'applicazione del punto 4 di tale articolo;
- per i prodotti soggetti a una transizione a tappe ai sensi dell'articolo 259 dell'atto d'adesione, in provenienza dalla Spagna, sono soppressi alle condizioni definite all'articolo 268, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b), dell'atto, salva restando l'applicazione del paragrafo 4 di tale articolo.
Tuttavia, per i vini liquorosi di cui al punto 3, secondo comma, primo trattino, i dazi doganali all'importazione in Portogallo sono gradualmente soppressi secondo il ritmo seguente:
- al 1o marzo 1986, ciascun dazio è ridotto all'87,5 % del dazio di base,
- al 1o gennaio 1987, ciascun dazio è ridotto al 75 % del dazio di base,
- al 1o gennaio 1988, ciascun dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base,
- al 1o gennaio 1989, ciascun dazio è ridotto al 50 % del dazio di base,
- al 1o gennaio 1990, ciascun dazio è ridotto al 37,5 % del dazio di base,
- al 1o gennaio 1991, ciascun dazio è ridotto al 25 % dil dazio di base,
- del 1o gennaio 1992, ciascun dazio è redotto al 12,5 % del dazio di base,
- al 1o gennaio 1993, il dazio è soppresso.
3) Ai sensi dei punti 1 e 2, il dazio di base è il dazio effettivamente applicato il 1o gennaio 1985 ai prodotti originari della Spagna e del Portogallo nel quadro dei loro scambi.
Tuttavia:
- per i vini liquorosi che sono oggetto, sotto il regime nazionale precedente l'adesione, di contingenti a dazi ridotti negli scambi fra la Spagna e il Portogallo, i dazi di base sono quelli effettivamente applicati nel quadro di tali contingenti. I contingenti tariffari applicati nel regime nazionale precedente l'adesione sono soppressi il 1o marzo 1986;
- per i pomodori preparati o conservati, i dazi di base sono quelli definiti per la Spagna all'articolo 75, punto 3 e all'allegato VIII dell'atto d'adesione;
- per i semi e i frutti oleosi della voce 12.01 B della tariffa doganale comune e per i prodotti delle voci 12.02 e 23.04 B della tariffa doganale comune, i dazi di base sono per la Spagna quelli definiti in applicazione dell'articolo 75, punto 3, dell'atto d'adesione.
Storico versioni
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