Art. 7
In vigore dal 20 dic 1985
Nel quadro delle gare indette dal Portogallo a norma dell'articolo 320, paragrafo 2, lettera b), dell'atto, le offerte relative ai cereali e al riso di origine spagnola sono rettificate:
- in base alla differenza fra il prezzo di mercato della Comunità e il prezzo del mercato mondiale, adattata in funzione dell'importo compensativo applicabile ai sensi dell'articolo 72 dell'atto;
- in base a un importo corrispondente alla preferenza forfettaria di 5 ECU per tonnellata.
Il quantitativo minimo di cui all'articolo 320, paragrafo 2, lettera c), dell'atto è maggiorato dello 0,5 % del totale del quantitiativo dei prodotti in questione importati in Portogallo.
L'obbligo di acquisto del Portogallo nei confronti degli altri stati membri riguarda globalmente il quantitativo minimo, maggiorato conformemente al comma precedente.
Storico versioni
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