Art. 11
In vigore dal 20 dic 1985
1. Le restrizioni quantitative di cui all', punti 2 e 5, consistono in contingenti annui aperti senza discriminazione fra gli operationi economici.
a) Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso in volume, è fissato
- sia allo 0,6 % della media della produzione annua dello stato membro importatore, negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche,
- sia alla media delle importazioni dal nuovo stato membro esportatore negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche, se dall'applicazione di quest'ultimo criterio risulta un volume più elevatol
b) Il ritmo minimo di aumento graduale di contingenti è del 10 % all'inizio di ogni anno. L'aumento è aggiunto ad ogni contingente e l'aumento successivo viene calcolato sul totale ottenuto.
c) Per il periodo compreso fra il 1o marzo e il 31 dicembre 1986, il contingente applicabile è uguale al contingente iniziale, diminuito di un sesto.
d) I contingenti che risultano dall'applicazione delle lettere a), b), e c) si aggiungono ai contingenti definiti in applicazione degli articoli 137 e 269 dell'atto. L'articolo 137, paragrafo 3, lettera d), e l'articolo 269, paragrafo 2, lettera d), si applicano ai contingenti globali così ottenuti.
2. Nel quadro delle restrizioni quantitative di cui all', punto 2, le importazioni in Spagna dei prodotti di cui all'allegato V sono assoggettate all'applicazione di un calendario e di quote d'importazione definite rispetto al contingente fissato annualmente.
Storico versioni
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