Art. 13
In vigore dal 20 dic 1985
1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o secondo i casi, ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli.
Le modalità d'applicazione relative:
- agli animali riproduttori di razza pura, vivi, della specie suina della sottovoce 01.03 A I della tariffa doganale comune sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizazzione comune dei mercati nel settore delle carni suine (2); è competente il comitato di gestione istituito da detto regolamento;
- alle altre uova della sottovoce 04.05 A II della tariffa doganale comune sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1); è competente il comitato di gestione istituito da detto regolamento;
- alle patate di primizia della sottovoce 07.01 A II della tariffa doganale comune e agli avocadi della sottovoce 08.01 D della tariffa doganale comune, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72; è competente il comitato di gestione istituito da detto regolamento.
2. Le modalità di applicazione di cui al paragrafo 1 prevedono, in particolare, la fissazione dei contingenti iniziali di cui agli del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3792:oj#art-13