Art. 6
In vigore dal 20 dic 1985
1. Fino al 31 dicembre 1990 il regime di controllo quantitativo di cui all'articolo 94 dell'atto si applica alle importazioni in Spagna dei prodotti provenienti dal Portogallo di cui:
- alla lettera a), esclusi i semi di soia della sottovoce ex 12.01 B della tariffa doganale comune,
- alla lettera b), esclusi i prodotti delle sottovoci 15.17 B II e 23.04 B della tariffa doganale comune,
dell', paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE, destinati al consumo umano sul mercato interno spagnolo.
2. Fino al 31 dicembre 1990 il regime di controllo quantitativo di cui all'articolo 292 dell'atto d'adesione si applica alle importazioni in Portogallo in provenienza dalla Spagna dei semi e dei succhi oleosi, delle farine non disoleate e di tutti gli oli vegetali ad eccezione dell'olio d'oliva, destinati al consumo umano sul mercato interno portoghese.
3. L'articolo 93, paragrafo 4, e l'articolo 291, paragrafo 4, dell'atto si applicano, mutatis mutandis, agli scambi fra la Spagna e il Portogallo.
4. L'articolo 95, paragrafo 3, e l'articolo 293, paragrafo 3, dell'atto ai applicano, mutatis mutandis, ai semi prodotti in Spagna e trasformati in Portogallo e a quelli prodotti in Portogallo e trasformati in Spagna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3792:oj#art-6