Art. 9

In vigore dal 20 dic 1985
1. Per quanto riguarda i prodotti contemplati nel regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), fino al termine della prima tappa il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono applicare nei loro scambi reciproci restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> 2. a) Le restrizioni quantitative di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti annui aperti senza discriminazione fra gli operatori economici. Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso in volume, è fissato per lo stato membro importatore: - sia allo 0,1 % della media della produzione annua dello stato membro importatore durante gli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche; - sia alla media delle importazioni in provenienza dal nuovo stato membro esportatore degli ultimi tre anni precendenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche, qualora dall'applicazione di quest'ultimo criterio risulti un volume più elevato. b) Il ritmo minimo di aumento graduale dei contingenti è del 10 % all'inizio di ogni anno. L'aumento viene aggiunto ad ogni contingente e l'aumento successivo viene calcolato sul totale ottenuto. c) Per il periodo compreso fra il 1 o marzo e il 31 dicembre 1986 il contingente applicabile è uguale al contingente iniziale, diminuito di un sesto. d) Se le importazioni effettuate in Spagna per due anni consecutivi sono inferiori al 90 % del contingente annuo, le restrizioni quantitative vigenti in questo stato membro sono soppresse. e) Per quanto riguarda il Portogallo, il contingente che risulta dall'applicazione delle lettere a), b) e c) viene aggiunto al contingente definito in applicazione dell'articolo 269 dell'atto. L'articolo 269, paragrafo 2, lettera d), si applica al contingente globale così ottenuto. 3. Durante la seconda tappa, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono assoggettati al regime del MCS definito: - agli articoli 81, 82, 83 e 85 dell'atto, per quanto riguarda la Spagna, - agli articoli 249-252 dell'atto, per quanto riguarda il Portogallo.
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