Art. 4

In vigore dal 20 dic 1985
Per i prodotti soggetti a una transizione classica in Spagna e a una transizione a tappe in Portogallo, si applicano ledisposizioni che seguono, con riserva degli del presente regolamento: 1) Durante la prima tappa, il Regno di Spagna applica, mutatis mutandis, - all'importazione dei prodoitti in provenienza dal Portogallo, il regime applicato nei confronti di questo nuovo stato membro dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 a norma dell'articolo 272 dell'atto d'adesione, con riserva dell' del presente regolamento; - all'esportazione dei prodotti destinati al Portogallo, il regime applicato nei confronti di questo nuovo stato membro dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ai sensi dell'articolo 275 dell'atto d'adesione. 2) Durante la seconda tappa, il Regno di Spagna applica nei suoi scampi con il Portogallo, mutatis mutandis, il regime applicato nei confronti del Portogallo dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, con riserva degli del presente regolamento. 3) Durante la prima tappa, la Repubblica portoghese applica nei suoi scambi con la Spagna, sia all'importazione che all'esportazione, il regime che risulta dall'articolo 267 dell'atto, con riserva del punto 4 del presente articolo e dell' del presente regolamento. 4) Durante la prima tappa, l'articolo 269, paragrafo 1, e gli articolo 270 e 271 dell'atto, si applicano, mutatis mutandis, al Portogallo nei suoi scambi con la Spagna. Tuttavia, fino al termine della prima tappa, la Repubblica portoghese può applicare restrizioni quantitative all'importazione dalla Spagna dei prodotti di cui all'allegato I: a) Tali restrizioni quantitative consistono in contingenti annui aperti senza discriminazione fra gli operatori economici. Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso a seconda dei casi in volume o in ECU, è fissato: - sia all'1 % della media della produzione annua portoghese negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche; - sia alla media delle importazioni portoghesi effettuate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche, se dall'applicazione di quest'ultimo criterio risulti un volume o un importo più elevato. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II: - il comma precedente, primo trattino non è applicabile; - qualora il comma precedente, secondo trattino avesse per conseguenza la fissazione di un contin-gente iniziale inferiore al 10 % del contingente iniziale da fissare per gli stessi prodotti in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, il contingente iniziale che la Repubblica portoghese deve applicare nei confronti del Regno di Spagna è fissato ad almeno il 10 % del contingente iniziale da fissare per i prodotti in provenienza degli altri stati membri. Il ritmo minimo di aumento dei contingenti è del 15 % all'inizio di ogni anno per quanto riguarda i contingenti espressi in valore e del 10 % all'inizio di ogni anno per quanto riguarda i contingenti espressi in volume. L'aumento viene aggiunto ad ogni contingente e l'aumento successivo viene calcolato sul totale ottenuto. Per il periodo compreso fra il 1o marzo e il 31 dicembre 1986, il contingente applicabile è uguale al contingente iniziale, diminuito di un sesto. b) Il contingente che risulta dall'applicazione della lettera a) si aggiunge al contingente definito in applicazione dell'articolo 269 dell'atto. L'articolo 269, paragrafo 2, lettera d), si applica al contingente globale così ottenuto. 5) Durante la seconda tappa la Repubblica portoghese applica nei suoi scambi con la Spagna, mutatis mutandis, il regime applicato nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, con riserva degli del presente regolamento.
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