Art. 5

In vigore dal 20 dic 1985
1. Qualora le importazioni in Spagna in provenienza dal Portogallo presentino o rischino di presentare un aumento significativo, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1) o, a seconda dei casi, ai corispondenti articoli degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, di assoggettare al meccanismo complementare applicabile agli scambi, appresso denominato «MCS», i prodotti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, lettere b) bb) e dd), dell'atto. In caso d'applicaziuone del comma precedente, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 83, 84 e 85 dell'atto, essendo inteso che i quantitativi «obiettivo» di cui all'articolo 84 sono maggiorati in modo da garantire uno sviluppo armonioso delle importazioni tradizionali in provenienza dal Portogallo. 2. Per quanto riguarda le importazioni in Portogallo, sono assoggettati al MCS i prodotti provenienti dalla Spagna, di cui all'allegato XXII dell'atto d'adesione e, dall'inizio della seconda tappa, i prodotti di cui all'elenco che dovrà essere compilato ai sensi dell'articolo 286, paragrafo 2, dell'atto d'adesione. Gli articoli 249-252 dell'atto si applicano, mutatis mutandis.
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