Art. 10

In vigore dal 18 nov 1985
1. I prodotti di cui all', paragrafo 1, possono essere detenuti per la vendita e messi in circolazione solamente in bottiglie di vetro:achiuse con:un tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio metallico, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente, il collo della bottiglia,un altro dispositivo di chiusura adeguato, quando si tratti di bottiglie con un contenuto nominale non superiore a 0,20 litri,ebprovviste di un'etichettatura conforme al presente regolamento.2. Le modalità di etichettatura che non formino oggetto del presente regolamento possono essere disciplinate dalle modalità di applicazione del medesimo, in particolare per quanto concerne:al'apposizione delle etichette sui recipienti,bla dimensione minima delle etichette,cla ripartizione sulle etichette degli elementi di designazione,dla dimensione dei caratteri stampati sulle etichette,el'uso di contrassegni illustrazioni o marchi.
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