Art. 6
In vigore dal 18 nov 1985
1. Il nome di un'unità geografica, diversa da una regione determinata, di dimensioni inferiori a uno stato membro o ad un paese terzo può essere indicato unicamente per completare la designazione:di un v.s.q.p.r.d.,di un vino spumante di qualità cui è stato attribuito, mediante le modalità d'applicazione, il nome di tale unità geograficaoppuredi un vino spumante originario di un paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione riconosciute equivalenti a quelle di un vino spumante di qualità recante il nome di una unità geografica, nel titolo III del regolamento (CEE) n. 358/79.Tale indicazione è autorizzata soltanto a condizione che:asia conforme alle disposizioni dello stato membro o del paese terzo in cui è stata effettuata l'elaborazione del vino spumante;bl'unità geografica in causa sia delimitata con precisione;ctutte le uve dalle quali il prodotto in questione è stato ottenuto provengano da tale unità geografica, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio;dper un v.s.q.p.r.d., tale unità geografica sia situata entro i confini della regione determinata di cui il vino in causa reca il nome;eper i vini spumanti di qualità, il nome di tale unità geografica non venga usato per designare un v.s.q.p.r.d.In deroga al secondo comma, lettera c), gli stati membri possono autorizzare l'indicazione del nome di un'unità geografica di dimensioni inferiori a una regione determinata per completare la designazione di un v.s.q.p.r.d., se il prodotto è stato ottenuto almeno per l'85 % da uve raccolte in tale unità.2. Il nome di una varietà di vite può essere usato unicamente per completare la designazione di un prodotto di cui all', paragrafo 1,lettera a), oppurelettera c), soggetto a condizioni di elaborazione riconosciute equivalenti a quelle previste nel titolo III del regolamento (CEE) n. 358/79.
Si può indicare il nome di una varietà di vite o di un sinonimo di tale nome soltanto se:ala coltivazione di tale varietà e l'impiego dei prodotti da essa ottenuti sono conformi alle disposizioni della Comunità o del paese terzo in cui sono state raccolte le uve utilizzate;btale varietà figura in un elenco che sarà adottato dallo stato membro in cui sono stati ottenuti i prodotti utilizzati per la costituzione della partita; per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d., tale elenco è compilato in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 338/79;cil nome di questa varietà non può essere confuso con il nome di una regione determinata o di un'unità geografica usato per designare un altro vino prodotto o importato nella Comunità;dil prodotto è interamente ottenuto da uve della varietà in questione, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio, e se detta varietà caratterizza in modo determinante il prodotto ottenuto.In deroga al secondo comma, gli stati membri produttori possono:ammettere l'indicazione del nome di una varietà di vite se il prodotto è ottenuto almeno per l'85 % da uve della varietà in causa, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio, e se detta varietà caratterizza in misura determinante il prodotto ottenuto;ammettere l'indicazione del nome di due varietà di viti se tutte le uve da cui il prodotto è stato ottenuto provengono da queste due varietà, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio, e se la miscela delle due varietà caratterizza in misura determinante il prodotto ottenuto;limitare l'indicazione a determinati nomi di varietà di viti di cui al secondo comma.3. La dicitura «fermentazione in bottiglia» può essere utilizzata solamente per designare:un v.s.q.p.r.d.,un vino spumante di qualità,oppureun vino spumante originario di un paese terzo, soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nel titolo III del regolamento (CEE) n. 358/79.L'uso della dicitura prevista al primo comma è ammesso solamente se:ail prodotto utilizzato è diventato spumante mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;
bla durata del processo di elaborazione comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione e calcolata a decorrere dalla fermentazione destinata a rendere spumante la partita non è stata inferiore a nove mesi;cla durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita e la durata della presenza della partita sulle fecce sono state almeno di sessanta giorni;dil prodotto utilizzato è stato separato dalle fecce mediante filtraggio secondo il metodo di travaso o mediante sboccatura.4. Le diciture «fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale« o «metodo tradizionale» nonché le diciture risultanti dalla traduzione di detti termini possono essere utilizzate solamente per designare:un v.s.q.p.r.d.,un vino spumante di qualità,oppureun vino spumante originario di un paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nel titolo III del regolamento (CEE) n. 358/79.L'uso di una delle diciture di cui al primo comma è ammesso solamente se il prodotto utilizzato:aè stato trasformato in spumante mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia,bè rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda sin dalla costituzione della partita,cè stato separato dalle fecce mediante sboccatura.5. Una dicitura relativa ad un metodo di elaborazione, inclusiva del nome di una regione determinata o di un'altra unità geografica o di un termine derivato da uno di questi nomi, può essere utilizzata solamente per designare:un v.s.q.p.r.d.,un vino spumante di qualità,oppureun vino spumante originario di un paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nel titolo III del regolamento (CEE) n. 358/79.L'uso di tale dicitura è ammesso solamente per designare un prodotto che ha diritto a una indicazione geografica di cui al primo comma.Tuttavia, il riferimento al metodo di elaborazione detto «méthode champenoise», se è di uso tradizionale, può essere usato in associazioni con una dicitura equivalente relativa a questo metodo di elaborazione per otto campagne viticole per vini che non hanno diritto alla denominazione controllata «Champagne».
L'uso di una delle diciture di cui al terzo comma è inoltre ammesso solamente se sono rispettate le condizioni previste al paragrafo 4, secondo comma.6. L'annata di raccolta può essere indicata unicamente per completare la designazione di:un v.s.q.p.r.d.,un vino spumante di qualità,oppureun vino spumante originario di un paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nel titolo III del regolamento (CEE) n. 358/79.L'indicazione dell'annata di raccolta è ammessa solamente se il prodotto è ottenuto almeno per l'85 % da uve raccolte durante l'annata in causa, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio.Per i v.s.q.p.r.d. elaborati nel loro territorio, gli stati membri possono tuttavia stabilire che l'indicazione dell'annata di raccolta è ammessa solamente se il prodotto è interamente ottenuto da uve raccolte durante l'annata in causa, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio.7. L'uso di una dicitura indicante una qualità superiore è ammesso solamente per:un v.s.q.p.r.d.,un vino spumante di qualità,oppureun vino spumante originario di un paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nel titolo III del regolamento (CEE) n. 358/79.8. Uno stato membro o un paese terzo può essere indicato con il suo nome o con l'aggettivo da esso derivato, combinato con la denominazione di vendita di cui all', paragrafo 2, soltanto se il prodotto stesso è stato ottenuto esclusivamente con uve raccolte e vinificate nel territorio dello stesso stato membro o dello stesso paese terzo nel quale è avvenuta l'elaborazione del prodotto.9. La designazione di uno dei prodotti di cui all', paragrafo 1, può essere accompagnata da una dicitura o da un contrassegno riferentisi a una medaglia o ad un premio ottenuti tramite la partecipazione ad un concorso, o ad una qualsiasi altra distinzione, solo a condizione che tali distinzioni siano state attribuite, da un ente ufficiale o ufficialmente riconosciuto a tal fine, a un quantitativo determinato del prodotto in questione.
10. L'uso delle diciture «Premium» o «Riserva» può essere utilizzato solamente per completare:l'indicazione «vino spumante di qualità» ol'indicazione di una delle diciture di cui all', paragrafo 2, lettera c).11. Se del caso, le modalità di applicazione possono stabilire:acondizioni per l'uso:della dicitura di cui al paragrafo 7;delle diciture relative ad un modo di elaborazione diverso da quelli di cui paragrafi 3, 4 e 5;delle diciture relative a caratteristiche particolari delle varietà di viti da cui il prodotto è stato ottenuto;bun elenco delle diciture di cui alla lettera a).
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