Art. 12

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, ogni stato membro ammette la designazione e la presentazione di prodotti

In vigore dal 18 nov 1985
menzionati all', paragrafo 1, originari di altri stati membri e messi in circolazione nel proprio territorio, ove esse siano conformi alle disposizioni comunitarie e ammesse in virtù del presente regolamento nello stato membro in cui il prodotto è stato elaborato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3309:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo