Art. 12
Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, ogni stato membro ammette la designazione e la presentazione di prodotti
In vigore dal 18 nov 1985
menzionati all', paragrafo 1, originari di altri stati membri e messi in circolazione nel proprio territorio, ove esse siano conformi alle disposizioni comunitarie e ammesse in virtù del presente regolamento nello stato membro in cui il prodotto è stato elaborato.
Storico versioni
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