Art. 5
In vigore dal 18 nov 1985
1. Le indicazioni di cui all':sono raggruppate nello stesso campo visivo sul recipiente esono presentate in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono stampate e da poter essere nettamente distinte dal complesso delle altre indicazioni scritte e dei disegni.È tuttavia ammesso che le indicazioni obbligatorie relative all'importatore figurino fuori del campo visivo nel quale sono raggruppate le altre indicazioni obbligatorie.2. Per l'indicazione della denominazione di vendita, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), viene apposta una delle diciture seguenti:
aper un vino spumante di cui al titolo II del regolamento (CEE) n. 358/79, diverso da quelli contemplati alle lettere b), c) e d), la dicitura «vino spumante»;bper un vino spumante di qualità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 358/79, la dicitura «vino spumante di qualità» o «Sekt»;cper un v.s.q.p.r.d.:la dicitura «vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata» o «v.s.q.p.r.d.» o «Sekt bestimmter Anbaugebiete» o «Sekt b.A.»,o una dicitura specifica tradizionale scelta dallo stato membro in cui è avvenuta l'elaborazione tra quelle contemplate all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 338/79 e riprodotta in un elenco da adottare,ovvero due di queste diciture usate congiuntamente;dper un vino spumante di qualità del tipo aromatico di cui all' del regolamento (CEE) n. 358/79, la dicitura «vino spumante aromatico di qualità»;eper un vino spumante originario di un paese terzo:quando è stato elaborato nel paese nel quale sono state raccolte le uve utilizzate, la dicitura «vino spumante» con un riferimento a tale paese;quando non si soddisfano le condizioni del primo trattino, la sola dicitura «vino spumante», sempreché l'indicazione del paese d'elaborazione ai sensi dell', paragrafo 3, risulti distintamente dall'insieme delle indicazioni dell'etichettatura; fper un vino spumante gassificato originario della Comunità o di un paese terzo, la dicitura «vino spumante gassificato». Se la lingua usata per questa dicitura non indica l'aggiunta di anidride carbonica, l'etichetta è completata con i termini «ottenuto mediante aggiunta di anidride carbonica», conformemente a modalità da determinare.3. L'indicazione di una dicitura relativa al tipo di prodotto determinato dal tenore di zucchero residuo di cui all', paragrafo 1, lettera c), viene fatta mediante una delle diciture seguenti, comprensibili nello stato membro o nel paese terzo di destinazione in cui il prodotto è offerto al consumo umano diretto:«extra brut» o «extra herb»:se il tenore di zucchero residuo è compreso tra 0 e 6 g/l,«brut» o «herb»:se il tenore di zucchero residuo è inferiore a 15 g/l,«extra dry», o «extra trocken»:se il tenore di zucchero residuo è compreso tra 12 e
20 g/l,
«sec», «trocken«, «secco» o «asciutto», «dry», «toer» o «îçñueò»:óaa il tenore di zucchero residuo è compreso tra 17 e 35 g/l,«demi-sec», «halbtrocken», «abboccato», «medium dry», «halvtoer» o «çìéîçñueò:óaa il tenore di zucchero residuo è compreso tra 33 e 50 g/l,«doux», «mild», «dolce», «sweet», «soed» o «ãëõêýò»:óaa il tenore di zucchero residuo è superiore a 50 g/l.Se il tenore di zucchero residuo del prodotto consente l'indicazione di due delle diciture di cui al primo comma, l'elaboratore o l'importatore può usarne una sola, a propria scelta.In deroga all', paragrafo 1, lettera c), per i vini spumanti di qualità del tipo aromatico di cui all' del regolamento (CEE) n. 358/79, la dicitura relativa al tipo di prodotto di cui al primo comma può essere sostituita dall'indicazione del tenore di zucchero residuo determinato mediante l'analisi in grammi per litro.4. Per «elaboratore di un prodotto di cui all', paragrafo 1», s'intende la persona fisica o giuridica ovvero l'associazione di tali persone che procede all'elaborazione o vi fa procedere per proprio conto. Per «elaborazione» s'intende la trasformazione di uve fresche, mosti di uve e di vini in un prodotto menzionato all', paragrafo 1.Il nome o la ragione sociale dell'elaboratore, nonché il nome del comune, o frazione, e dello stato in cui questi ha la sede sono indicati:per esteso, oper quanto riguarda i prodotti elaborati nella Comunità, in codice, sempreché figurino per esteso il nome o la ragione sociale della persona o dell'associazione di persone diverse dall'elaboratore che è intervenuto nel circuito commerciale del prodotto, nonché il comune, o frazione, e lo stato membro in cui tale persona o associazione hanno la sede.5. Quando il nome del comune, o frazione, in cui l'elaboratore, o un'altra persona che è intervenuta nel circuito commerciale del prodotto, ha la sede comporta il nome di una regione determinata, ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 338/79, diversa da quella che può essere utilizzata per la designazione del prodotto in questione, l'indicazione di questo nome avviene in codice.Tuttavia, gli stati membri possono prescrivere, per la designazione dei prodotti elaborati nel proprio territorio, altre opportune misure, in particolare, per quanto riguarda la dimensione dei caratteri da utilizzare per questa indicazione, in modo da evitare confusioni relative all'origine geografica del vino.
6. Le diciture indicanti il modo di elaborazione possono essere stabilite dalle modalità di applicazione.
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