Art. 7

In vigore dal 18 nov 1985
Le indicazioni di cui:all' sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità, in modo che il consumatore finale possa comprendere facilmente ciascuna di tali indicazioni;all' sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità.Per i prodotti messi in circolazione nel proprio territorio, gli stati membri possono permettere che tali indicazioni siano redatte anche in una lingua diversa da una lingua ufficiale della Comunità, sempreché l'impiego di questa lingua sia d'uso corrente e tradizionale nello stato membro interessato o in parte del suo territorio.Tuttavia:aper i v.s.q.p.r.d. od i vini spumanti di qualità, l'indicazionedel nome della regione determinata di cui all', paragrafo 2, secondo comma,del nome di un'altra unità geografica di cui all', paragrafo 1,è fatte unicamente nella lingua ufficiale dello stato membro nel cui territorio è stata effettuata l'elaborazione; per i prodotti precitati elaborati in Grecia, tali indicazioni possono essere ripetute in una o più altre lingue ufficiali della Comunità;bper i prodotti originari di paesi terzi:l'uso di una lingua ufficiale del paese terzo in cui è avvenuta l'elaborazione è ammesso, sempreché le indicazioni di cui all', paragrafo 1, siano redatte anche in una lingua ufficiale della Comunità; la traduzione in una lingua ufficiale della Comunità di talune indicazioni di cui all' può essere disciplinata da modalità d'applicazione;cper i prodotti originari della Comunità e destinati all'esportazione, le indicazioni di cui all', paragrafo 1, redatte in una lingua ufficiale della Comunità, possono essere repetute in una lingua diversa.
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