Art. 15

In vigore dal 18 nov 1985
1. I prodotti di cui all', paragrafo 1, la cui designazione o presentazione non risponda alle disposizioni del presente regolamento o alle relative modalità di applicazione non possono essere detenuti per la vendita, né messi in circolazione nella Comunità, né esportati.Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti destinati all'esportazione, deroghe alle disposizioni del presente regolamento possono:essere autorizzate dagli stati membri qualora la legislazione del paese terzo importatore lo esiga;essere previste nelle modalità d'applicazione nei casi non compresi nel primo trattino.2. Lo stato membro sul cui territorio si trova il prodotto, la designazione o presentazione del quale non risponda alle disposizioni del paragrafo 1 prende le misure necessarie per sanzionare le infrazioni commesse secondo la gravità di queste ultime.Lo stato membro può tuttavia autorizzare la detenzione del prodotto in causa ai fini della vendita, dell'immissione in commercio nella Comunità o dell'esportazione sempreché la designazione e la presentazione del prodotto siano rese conformi al paragafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3309:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo