Art. 18

In vigore dal 18 nov 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Esso è applicabile a decorrere dal 1g settembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Per il Consiglio Il Presidente M. FISCHBACH (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 120 del 5. 5. 1983, pag. 3; (4) GU n. C 77 del 19. 3. 1984, pag. 146; (5) GU n. C 358 del 31. 12. 1983, pag. 59. (6) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99. (7) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 1. (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 57. (2) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130. (4) GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 3. (5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48. (6) GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 5.
Storico versioni

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