Art. 18
In vigore dal 18 nov 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Esso è applicabile a decorrere dal 1g settembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. FISCHBACH
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 120 del 5. 5. 1983, pag. 3;
(4) GU n. C 77 del 19. 3. 1984, pag. 146;
(5) GU n. C 358 del 31. 12. 1983, pag. 59.
(6) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.
(7) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 1.
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 57.
(2) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.
(4) GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 3.
(5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.
(6) GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3309:oj#art-18