Art. 14

In vigore dal 18 nov 1985
1. Le denominazioni di vendita di cui all', paragrafo 2, sono riservate ai prodotti citati all', paragrafo 1. Tuttavia, gli stati membri possono ammettere che il termine «vino spumante» possa essere utilizzato, sotto forma di denominazione composta, per la designazione di una bevanda della sottovoce 22.07 B I della tariffa doganale comune ottenuta dalla fermentazione alcolica di un frutto o di un'altra materia prima agricola, se l'utilizzazione di tali denominazioni composte è di uso tradizionale, conformamente alla legislazione esistente il 29 novembre 1985.2. Le denominazioni composte di cui al paragrafo 1, secondo comma, figurano sull'etichettatura in caratteri dello stesso tipo, dello stesso colore e di altezza tale da distinguerle nettamente da altre indicazioni.
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