Art. 9
In vigore dal 18 nov 1985
I recipienti impiegati per l'elaborazione e la conservazione dei prodotti di cui all', paragrafo 1, recano contrassegni in caratteri indelebili, in modo che l'organismo incaricato del controllo possa identificarne rapidamente il contenuto, sulla scorta dei registri o dei documenti che ne fanno le veci.Tuttavia, per i recipienti di volume nominale inferiore o uguale a 60 litri, riempiti con lo stesso prodotto e immagazzinati insieme nella stessa partita, la marcatura dei recipienti può essere sostituita da quella dell'intera partita, sempreché quest'ultima sia nettamente separata dalle altre.
Storico versioni
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