Art. 8
In vigore dal 18 nov 1985
1. Per i prodotti di cui all', paragrafo 1, la designazione nei registri tenuti dagli elaboratori, nei documenti ufficiali e, qualora non venga compilato un documento di accompagnamento, nei documenti commerciali comporta perlomeno:le indicazioni obbligatorie di cui all', paragrafo 1, lettere a) e d), e, secondo il caso, paragrafo 2 o paragrafo 3,le indicazioni di cui all', ove siano riprodotte o si preveda di riprodurle sull'etichettatura.La designazione nei registri tenuti da persone diverse dagli elaboratori comporta perlomeno le indicazioni di cui al primo trattino. In tal caso le indicazioni di cui al secondo trattino possono essere sostituite nei registri dal numero del documento d'accompagnamento e dalla data della sua compilazione.2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono fatte conformemente agli , e 6.TITOLO II
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