Art. 3

In vigore dal 18 nov 1985
1. Per i prodotti di cui all', paragrafo 1, la designazione sull'etichettatura comporta l'indicazione:adi una dicitura che precisa la denominazione di vendita, conformemente all', paragrafo 2,bdel volume nominale del prodotto,cdi una dicitura relativa al tipo di prodotto, conformemente all', paragrafo 3.Per un periodo transitorio che termina il 31 agosto 1987, gli stati membri possono rendere obbligatoria l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo per prodotti messi in circolazione nel loro territorio. Prima della scadenza del periodo di cui al secondo comma, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il regime comune relativo all'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo applicabile dopo questo periodo.2. Per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), la designazione sull'etichettatura comporta, oltre alle indicazioni elencate al paragrafo 1:il nome o la ragione sociale dell'elaboratore o di un venditore stabilito nella Comunitàe il nome del comune o frazione e dello stato membro in cui la sudetta persona ha la sua sede,in conformità dell', paragrafi 4 e 5.Qualora sull'etichetta figuri il nome o la ragione sociale dell'elaboratore e qualora l'elaborazione abbia luogo in un comune o frazione in uno stato membro diverso da quello di cui al primo comma, secondo trattino, le indicazioni ivi previste sono sostituite dall'indicazione del nome del comune o frazione o dello stato membro in cui l'elaborazione ha avuto luogo.3. Per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere c) e d), la designazione comporta, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, l'indicazione:adel nome o della ragione sociale dell'importatore, nonché del comune o dello stato membro in cui questi ha la sede;bdel nome o della ragione sociale dell'elaboratore, nonché del comune e del paese terzo in cui questi ha la sede, in conformità dell', paragrafi 4 e 5.4. La designazione sull'etichettatura comporta diciture supplementari nei casi seguenti:per i prodotti elaborati con vini originari di paesi terzi, quali quelli previsti all'articolo 48 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, la designazione sull'etichettatura indica che il prodotto è stato elaborato con vini importati e precisa il paese terzo del quale è originario il vino utilizzato per la costituzione della partita;per i v.s.q.p.r.d. è indicato sull'etichettatura il nome della regione determinata nella quale sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del prodotto;per i vini spumanti di qualità del tipo aromatico, citati all' del regolamento (CEE) n. 358/79, la designazione sull'etichettatura comporta l'indicazione del nome della varietà di vite da cui sono stati ottenuti, oppure la dicitura «elaborato con uve di varietà aromatiche».
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