Art. 2
In vigore dal 18 nov 1985
Ai sensi del presente regolamento, si intende per:etichettatura, il complesso delle diciture, dei contrassegni, delle illustrazioni, dei marchi o di altre designazioni, che caratterizzano il prodotto, apposti sullo stesso recipiente, compreso il dispositivo di chiusura, nonché sul pendaglio appeso al recipiente e sul rivestimento del collo delle bottiglie;imballaggio, gli involucri protettivi, quali carte, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.TITOLO I
Designazione
Storico versioni
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