Art. 38
In vigore dal 25 lug 1985
Qualora un gruppo eserciti in uno stato membro un'attività contraria all'interesse pubblico di detto stato, l'attività può essere vietata dall'autorità competente di tale stato. La decisione dell'autorità competente deve poter formare oggetto di ricorso davanti alla autorità giudiziaria. Articolo 39
1. Gli stati membri designano il registro o i registri competenti per procedere all'iscrizione di cui agli e determinano le norme ad essa applicabili. Fissano le condizioni alle quali si effettua il deposito dei documenti di cui agli . Accertano che gli atti e le indicazioni di cui all' siano pubblicati nel relativo bollettino ufficiale dello stato membro in cui ha sede il gruppo, e prevedono eventualmente le modalità di pubblicazione degli atti e delle indicazioni di cui all' lettera c).
Gli stati membri accertano inoltre che chiunque possa prendere visione presso il registro competente, a norma dell' o, eventualmente, a norma dell', dei documenti di cui all' e ottenerne anche per posta copia integrale o parziale.
Gli stati membri possono prevedere il pagamento delle spese relative alle operazioni di cui ai precedenti commi, ma tali spese non possono essere superiori al costo amministrativo.
2. Gli stati membri accertano che le indicazioni che devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell' siano comunicate all'uffico delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee entro il mese successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale di cui al paragrafo 1.
3. Gli stati membri prevedono sanzioni adeguate in caso di violazione delle disposizioni degli in materia di pubblicità e di violazione delle disposizioni dell'.
Storico versioni
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