Art. 43
In vigore dal 25 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1989, eccetto gli articoli 39, 41 e 42 che sono applicabili sin dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. POOS
(1) GU n. C 14 del 15. 2. 1974, pag. 30 e GU n. C 103 del 28. 4. 1978, pag. 4.
(2) GU n. C 163 dell'11. 7. 1977, pag. 17.
(3) GU n. C 108 del 15. 5. 1975, pag. 46.
(1) GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2137:oj#art-43