Art. 42

In vigore dal 25 lug 1985
1. Dalla data di adozione del presente regolamento è istituito presso la Commissione un comitato di contatto, con il compito: a) di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato CEE, l'attuazione del presente regolamento mediante regolare concertazione in particolare sui problemi concreti di tale attuazione; b) di consigliare, se necessario, la Commissione sulle integrazioni e sugli emendamenti da apportare al presente regolamento. 2. Il comitato di contatto è composto da rappresentanti degli stati membri e della Commissione. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione. La segreteria è tenuta dai servizi della Commissione. 3. Il comitato di contatto è convocato dal presidente, di sua iniziativa o a richiesta di uno dei membri.
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