Art. 41

In vigore dal 25 lug 1985
1. Gli stati membri adottano i necessari provvedimenti a norma dell'articolo 39 anteriormente al 1o luglio 1989 e li comunicano immediatamente alla Commissione. 2. A titolo informativo, gli stati membri comunicano alla Commissione le categorie di persone fisiche, di società e di altri enti giuridici che escludono dalla partecipazione ad un gruppo conformemete all', paragrafo 4. La Commissione ne informa gli altri stati membri.
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