Art. 35
In vigore dal 25 lug 1985
1. Lo scioglimento del gruppo comporta la sua liquidazione.
2. La liquidazione del gruppo e la chiusura della liquidazione sono disciplinate dal diritto nazionale.
3. La capacità giuridica del gruppo ai sensi dell', paragrafo 2 sussiste fino alla chiusura della liquidazione.
4. Il liquidatore o i liquidatori adempiono gli obblighi relativi indicati agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2137:oj#art-35