Art. 35

In vigore dal 25 lug 1985
1. Lo scioglimento del gruppo comporta la sua liquidazione. 2. La liquidazione del gruppo e la chiusura della liquidazione sono disciplinate dal diritto nazionale. 3. La capacità giuridica del gruppo ai sensi dell', paragrafo 2 sussiste fino alla chiusura della liquidazione. 4. Il liquidatore o i liquidatori adempiono gli obblighi relativi indicati agli .
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