Art. 7

In vigore dal 25 lug 1985
Il contratto di gruppo è depositato presso il registro di cui all'. Devono altresì formare oggetto di deposito presso detto registro gli atti e le indicazioni seguenti: a) ogni modifica del contratto del gruppo, compreso qualsiasi cambiamento nella composizione del gruppo; b) la creazione e la soppressione di ogni dipendenza del gruppo; c) la decisione giudiziaria che constata o pronuncia la nullità del gruppo, conformemente all'; d) la nomina dell'amministratore o degli amministratori del gruppo, il loro nome e qualsiasi altra informazione riguardante le generalità richieste dalla legge dello stato membro nel quale è tenuto il registro, l'indicazione che essi possono agire soli o devono agire congiuntamente nonché la cessazione dalle loro funzioni; e) ogni cessione, da parte di un membro, della sua partecipazione nel gruppo o di una frazione di questa, conformemente all', paragrafo 1; f) la decisione dei membri in cui è pronunciato o constatato lo scioglimento del gruppo, conformemente all', o la decisione giudiziaria che pronuncia tale scioglimento, conformemente agli o 32; g) la nomina del liquidatore o dei liquidatori del gruppo, di cui all', il loro nome e qualsiasi altra informazione riguardante le generalità, richiesta dalla legge dello stato membro nel quale è tenuto il registro nonché la cessazione dalle funzioni di liquidatore; h) la chiusura della liquidazione del gruppo, di cui all', paragrafo 2; i) il progetto di trasferimento della sede, di cui all', paragrafo 1; j) la clausola che esonera un nuovo membro dal pagamento dei debiti sorti anteriormente alla sua ammissione, conformemente all', paragrafo 2.
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