Art. 5
Nel contratto di gruppo devono figurare almeno:
In vigore dal 25 lug 1985
a) la denominazione del gruppo preceduta o seguita dall'espressione « gruppo europeo di interesse economico » o dalla sigla « GEIE », a meno che tale espressione o sigla figuri già nella denominazione;
b) le sede del gruppo;
c) l'oggetto del gruppo;
d) i nomi, la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, il domicilio o la sede sociale e, eventualmente, il numero ed il luogo di iscrizione di ciascun membro del gruppo;
e) la durata del gruppo, se quest'ultimo non è costituito a tempo indeterminato.
Storico versioni
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