Art. 8

In vigore dal 25 lug 1985
Devono formare oggetto di pubblicazione nel bollettino di cui al paragrafo 1 dell'articolo 39 e alle condizioni stabilite in applicazione di tale articolo: a) le indicazioni che devono figurare nel contratto di gruppo ai sensi dell' e le relative modifiche; b) il numero, la data e il luogo di iscrizione del gruppo, nonché la cancellazione dal registro; c) gli atti e le indicazioni di cui all', lettere da b) a j). Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) devono formare oggetto di pubblicazione integrale. Gli atti e le indicazioni di cui alla lettera c) possono formare oggetto di pubblicazione integrale, in forma di estratto o di menzione del loro deposito presso il registro, secondo la legge nazionale applicabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:2137:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo