Art. 8
In vigore dal 25 lug 1985
Devono formare oggetto di pubblicazione nel bollettino di cui al paragrafo 1 dell'articolo 39 e alle condizioni stabilite in applicazione di tale articolo:
a) le indicazioni che devono figurare nel contratto di gruppo ai sensi dell' e le relative modifiche;
b) il numero, la data e il luogo di iscrizione del gruppo, nonché la cancellazione dal registro;
c) gli atti e le indicazioni di cui all', lettere da b) a j).
Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) devono formare oggetto di pubblicazione integrale. Gli atti e le indicazioni di cui alla lettera c) possono formare oggetto di pubblicazione integrale, in forma di estratto o di menzione del loro deposito presso il registro, secondo la legge nazionale applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2137:oj#art-8