Art. 11

In vigore dal 25 lug 1985
La costituzione e la chiusura della liquidazione di un gruppo con la precisazione del numero, della data e del luogo della sua iscrizione nonché della data, del luogo e del titolo della pubblicazione, sono indicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dopo la pubblicazione nel bollettino di cui all'articolo 39, paragrafo 1.
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