Art. 16

In vigore dal 25 lug 1985
1. Organi del gruppo sono i membri che agiscono collegialmente e l'amministratore o gli amministratori. Il contratto di gruppo può prevedere altri organi; in tal caso ne stabilisce i poteri. 2. I membri del gruppo, che agiscono come organo, possono prendere qualsiasi decisione ai fini della realizzazione dell'oggetto del gruppo.
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