Art. 15
In vigore dal 25 lug 1985
1. Se la legge applicabile al gruppo in forza dell' prevede la nullità del gruppo, la nullità deve essere accertata o pronunciata con decisione giudiziaria. Tuttavia, il tribunale adito, quando una regolarizzazione della situazione del gruppo è possibile, deve accordare un termine che consenta di procedervi.
2. La nullità del gruppo comporta la sua liquidazione alle condizioni previste dall'.
3. La decisione che accerta o pronuncia la nullità del gruppo è opponibile ai terzi alle condizioni di cui all', paragrafo 1.
Tale decisione non pregiudica per sé stessa la validità degli obblighi sorti a carico o a favore del gruppo anteriormente alla data alla quale essa diventa opponibile ai terzi alle condizioni previste al comma precedente.
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