Art. 17

In vigore dal 25 lug 1985
1. Ciascun membro dispone di un voto. Tuttavia il contratto di gruppo può attribuire più voti a taluni membri, a condizione che nessuno di essi disponga della maggioranza dei voti. 2. I membri decidono all'unanimità di: a) modificare l'oggetto del gruppo, b) modificare il numero di voti attribuito a ciscuno di essi, c) modificare le condizioni di adozione delle decisioni, d) prorogare la durata del gruppo oltre il termine fissato nel contratto di gruppo, e) modificare la quota del contributo di ciascuno dei membri o di alcuni di essi al finanziamento del gruppo, f) modificare qualsiasi altro obbligo di un membro, salvo che il contratto di gruppo non disponga altrimenti, g) procedere a qualsiasi modifica del contratto di gruppo non considerata dal presente paragrafo, salvo che tale contratto non disponga altrimenti. 3. In tutti i casi in cui il presente regolamento non prevede che le decisioni debbano essere prese all'unanimità, il contratto di gruppo può determinare a quali condizioni di numero legale e di maggioranza saranno prese le decisioni o alcune di esse. In mancanza di disposizioni contrattuale, le decisioni sono prese all'unanimità. 4. Su iniziativa di un amministratore o su richiesta di un membro l'amministratore o gli amministratori devono organizzare una consultazione dei membri affinché questi ultimi prendano una decisione.
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