Art. 14

In vigore dal 25 lug 1985
1. Qualora il trasferimento della sede comporti un cambiamento della legge applicabile in virtù dell', un progetto di trasferimento deve essere redatto e formare oggetto di deposito e di pubblicazione alle condizioni previste agli . La decisione del trasferimento può intervenire soltanto due mesi dopo la pubblicazione del suddetto progetto e deve essere presa dai membri del gruppo all'unanimità. Il trasferimento prende effetto alla data in cui il gruppo è registrato, conformemente all', nel registro della nuova sede. L'iscrizione può effettuarsi soltanto se è comprovata dalla pubblicazione del progetto di trasferimento della sede. 2. La cancellazione dell'iscrizione dal registro della sede precedente può effettuarsi soltanto se è provata l'iscrizione del gruppo nel registro della nuova sede. 3. La pubblicazione della nuova iscrizione del gruppo rende la nuova sede opponibile ai terzi alle condizioni di cui all', paragrafo 1; tuttavia, finché la pubblicazione della cancellazione dell'iscrizione dal registro della sede precedente non è stata effettuata, i terzi possono continuare a valersi della vacchia sede, a meno che il gruppo non dimostri che i terzi erano a conoscenza della nuova sede. 4. La legislazione di uno stato membro può prevedere, per i gruppi iscritti in quest'ultimo conformemente all', che un trasferimento di sede che comporti un cambiamento della legge applicabile non abbia effetto se un'autorità competente dello stato suddetto vi faccia opposizione nel termine di due mesi di cui al paragrafo. 1. La opposizione può essere promossa soltanto per motivi di interesse pubblico. Deve poter formare oggetto di ricorso davanti ad un'autorità giudiziaria.
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